CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 25
25 / 69TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA
In vigore dal 31 dic 1960
Fermo restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda, nelle more dell'emanazione della relativa regolamentazione di legge, praticherà alle operaie gestanti il seguente trattamento:
a) conservazione del posto per un periodo di sei mesi, di cui tre prima del parto e tre dopo;
b) corresponsione per i primi tre mesi dell'assenza prima del parto e per le sei settimane successive di due terzi della retribuzione (paga e contingenza) che avrebbero percepito se avessero normalmente lavorato.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo di cui al comma a).
Le presenti norme cesseranno di avere vigore con la emanazione di norme di legge o di accordi interconfederali in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-25