Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 19

TREDICESIMA MENSILITA

In vigore dal 31 dic 1960
A norma di quanto stabilito, dall' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13ª mensilità di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione deve avvenire normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego, durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-19

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