Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 15
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 31 dic 1960
La retribuzione dell'impiegato è costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianità - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennità di contingenza;
c) eventuali indennità continuative e di ammontare determinato;
d) 13ª mensilità.
L'impiegato può anche essere remunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazioni agli utili nonché con premi di produzione ed in tali casi gli sarà garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella località ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del mezzo e dell'età dell'impiegato nonché del grado e della categoria di appartenenza, dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potrà essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b), c) del 1° comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b), c) del primo comma del seguente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-15