Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 10
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 31 dic 1960
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potrà eccedere le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro.
Restano salve le deroghe per l'orario di lavoro, previste dalla legge.
Per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore
alle 8 ore, le ore in tal modo non lavorate in detto giorno,
possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, con un massimo di un'ora al giorno.
Chiarimento a verbale Le aziende che all'entrata in vigore del
presente contratto praticano per il proprio personale impiegatizio un orario di lavoro normalmente inferiore a quello previsto dal
primo comma del presente articolo, qualora elevino detto orario
sino al limite normale di 48 ore settimanali per gli impiegati a
regime normale di lavoro, saranno tenute a corrispondere tante
quote orarie di solo stipendio quante sono le ore effettuate in più.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-10