Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 6
MUTAMENTO DI MANSIONI
In vigore dal 31 dic 1960
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere
assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti
alla sua categoria o gruppo, purchè ciò non comporti alcun
peggioramento economico, nè alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti
nella categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un
compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima, della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª
categoria e di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di 2ª categoria, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli
effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di
sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ferie, chiamata o richiamo alle armi ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà dopo 15 giorni e
per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-6