Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 7
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO
In vigore dal 31 dic 1960
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che,
come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si
considererà assunto ex novo con la nuova qualifica, con il
riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della
indennità di licenziamento di una maggiore anzianità
convenzionale come impiegato, pari ad 1 anno per ogni tre anni compiuti di anzianità con la qualifica di operaio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-7