Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 4
CATEGORIE
In vigore dal 31 dic 1960
Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del
presente contratto sono le seguenti:
1ª categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive
(tecnici amministrativi).
Appartengono alla la categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia
amministrativi che tecnici che abbiano discrezionalità di poteri e
facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate
attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o da titolari della medesima.
2ª categoria: impiegati di concetto (tecnici, amministrativi).
Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi
che svolgono mansioni di concetto.
3ª categoria: impiegati di ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo
B - tecnici amministrativi).
Appartengono al gruppo A della terza categoria gli impiegati
d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che
amministrative, le quali richiedono particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
Appartengono al gruppo B della terza categoria gli impiegati
d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che
amministrative, le quali non richiedano in modo particolare, preparazione, esperienza e pratica, d'ufficio.
Il laureato e il diplomato di scuole medie superiori, in
specialità tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, non può essere assegnato a categoria inferiore alla seconda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-4