Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 2
CONTRATTO A TERMINE
In vigore dal 31 dic 1960
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni
regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione
del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto
ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennità di cui all', si considererà come contratto a tempo indeterminato la
rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse
stipulato per un periodo non superiore ai 3 anni, salva però
quella prosecuzione che, nella misura massima di 3 mesi, venisse
concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui
l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da
atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato,
eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
Non si applicano, altresì, le norme relative alla previdenza
limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-2