Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 5
CUMULO DI MANSIONI
In vigore dal 31 dic 1960
Agli impiegati ai quali vengono affidate, con carattere di
continuità, mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi,
sarà attribuita la categoria, o il gruppo corrispondente alla
mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia, carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza, di tempo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-5