Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 9
BENEMERENZE NAZIONALI
In vigore dal 31 dic 1960
Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano goduto della concessione, verrà riconosciuta
agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura:
1) mutilati ed invalidi di guerra: 1 anno;
2) decorati al valore, promossi per merito di guerra, feriti di
guerra: 6 mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili.
La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità
deve essere corredata dalla prescritta documentazione rilasciata, dall'Autorità militare, nonché integrata dalla prova del mancato godimento precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-9