Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 14

RETRIBUZIONE

In vigore dal 31 dic 1960
La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese colla specificazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. Nel caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata, mentre l'azienda è tenuta a rilasciare allo interessato dichiarazione relativa alla differenza, in contestazione. Nel caso che l'azienda ritardi oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente. Inoltre l'impiegato avrà facoltà, volendolo, di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, non potrà mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-14

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