Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 16
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 31 dic 1960
Gli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 20° anno di età presso una stessa azienda o gruppo di aziende (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, per ogni biennio e per dieci bienni consecutivi, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del trattamento retributivo mensile.
Tale maggiorazione, nella misura del 5% biennale, verrà conteggiata come segue:
- per l'anzianità maturata sino al 14 giugno 1952 è calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato;
- per l'anzianità maturata, dopo tale data, e fino al 30 maggio 1954, invece, la aliquota, stessa è calcolata oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato, anche sull'indennità di contingenza;
- per l'anzianità maturata dal 1 giugno 1954, sullo stipendio unificato e sulla nuova indennità di contingenza.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici maturati dopo il 14 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, restando consolidati in cifra gli scatti maturati precedentemente al 14 giugno 1952, nonché le seguenti quote globali di rivalutazione per ogni scatto maturato:
ETA Prima Seconda Terza Terza
categoria categoria categoria A categoria B
Uomini
Superiori ai 20 anni 468 390 338 312
Donne
Superiori ai 20 anni 468 343 297 276
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità - per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza - si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo.
Resta acquisito per gli impiegati attualmente in servizio il riconoscimento, agli effetti degli aumenti periodici, dell'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione, in ogni caso, di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di età.
Nel caso di passaggio a categoria, superiore, l'anzianità dell'impiegato ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova, categoria.
Lo stipendio mensile di fatto, compresi quindi gli eventuali aumenti concessi a qualsiasi titolo, resterà invariato qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-16