Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 17

SOSPENSIONI DI LAVORO

In vigore dal 31 dic 1960
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianità di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-17

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