Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 22

INDENNITÀ MANEGGIO DENARO - CAUZIONE

In vigore dal 31 dic 1960
L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossione e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 5% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza e della indennità di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a norma del garante e del garantito, presso un Istituto di Credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-22

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