Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 26

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 31 dic 1960
All'impiegato che contrae matrimonio sarà concesso un permesso di 15 giorni di calendario con decorrenza della normale retribuzione. Tale permesso non sarà computato quale periodo di ferie annuali, nè potrà essere considerato come periodo di preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-26

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