Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 27
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 31 dic 1960
Agli impiegati che sono membri di Organi Direttivi Confederali, o delle Federazioni Nazionali di categoria o dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle già citate organizzazioni, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui l'impiegato appartiene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-27