Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 32
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In vigore dal 31 dic 1960
In caso di malattia l'impiegato deve avvertire la azienda entro il giorno successivo l'assenza e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata, ingiustificata dell'impiegato da un medico di fiducia.
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia od infortunio l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) sei mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
b) 8 mesi per anzianità di servizio oltre 5 e fino a 8 anni compiuti;
c) 10 mesi per anzianità di servizio oltre gli 8 anni.
L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per le anzianità di cui al punto a), intera retribuzione globale per i primi due mesi; metà, retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto b) intera retribuzione globale per i primi tre mesi; metà retribuzione globale per i 5 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto c), intera retribuzione globale per i primi 4 mesi; metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato, fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrispondere all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti, non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso può risolvere il rapporto d'impiego con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli impiegati valgono le norme regolanti la materia.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperta da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilità, ecc.).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-32