Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 29
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 31 dic 1960
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. L'impiegato chiamato in servizio di leva ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare; non presentandosi entro tale termine, sarà considerato dimissionario.
Per l'impiegato non in prova, il servizio militare di leva è computato come anzianità utile agli effetti della, indennità di anzianità, semprechè l'impiegato non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui riprende il lavoro.
L'impiegato che si dimetta per rispondere alla chiamata, di leva o al richiamo alle armi, ha, diritto al trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, con un minimo pari ad un mese di retribuzione; in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso nè il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Per il caso di richiamo il tempo passato sotto le armi dall'impiegato non in prova verrà computato, agli effetti dell'anzianità, come se fosse maturato presso l'azienda.
Le norme di cui al presente articolo devono essere integrate da quelle portate dalle leggi vigenti in materia e, in particolare, per il caso di richiamo alle armi valgono le disposizioni della legge 10 giugno 1940, n. 653 e 3 maggio 1955, n. 370 ed eventuali successive modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-29