Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 23

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 31 dic 1960
Agli impiegati che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali. Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità Sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-23

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