Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 18

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 31 dic 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all' del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile, la contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-18

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