Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 24

FERIE

In vigore dal 31 dic 1960
L'impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato, e per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a: giorni 15 di calendario in caso di anzianità da un anno compiuto fino a 3 anni compiuti; giorni 20 di calendario in caso di anzianità da oltre 3 anni fino a 10 anni compiuti; giorni 25 di calendario in caso di anzianità da oltre 19 anni, fino a 18 anni compiuti; giorni 30 di calendario in caso di anzianità oltre 18 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorno festivo. Nel fissare l'epoca delle ferie sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'anno all'impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. Nel caso che l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. A tale effetto l'impiegato sarà tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata. Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-24

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