CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei

Art. 11

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 20 dic 1960
Sono considerati giorni festivi quelli dalla legge previsti come tali, e precisamente; a) tutte le domeniche, oppure, con riferimento all', i giorni di riposo compensativo; b) il 25 aprile, giorno della liberazione, il 1 maggio, festa del lavoro, il 2 giugno, festa nazionale, il 4 novembre, giorno dell'unità nazionale; c) le seguenti altre ricorrenze infrasettimanali: il primo giorno dell'anno, il giorno dell'Epifania, il giorno della festa di S. Giuseppe, il giorno di lunedi dopo Pasqua, il giorno dell'Ascensione, il giorno del Corpus Domini, il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria, il giorno di Ognissanti, il giorno della festa, dell'Immacolata Concezione, il giorno di Natale, il 26 dicembre; d) è altresì considerato festivo il giorno del S. Patrono del luogo ove l'impiegato presta normalmente servizio. Qualora una delle festività sopra elencate cada di domenica, agli impiegati è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/25 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo