CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 7
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO O DI INTERMEDIO A QUELLA DI IMPIEGATO
In vigore dal 20 dic 1960
In caso di passaggio dell'operaio o intermedio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, il lavoratore avrà diritto all'indennità, che, come tale, gli sarebbe spettata in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti delle ferie, del preavviso e dell'indennità di licenziamento, e semprechè abbia una anzianità come operaio od intermedio superiore a 6 anni compiuti, di un'anzianità convenzionale nella nuova qualifica, pari a 8 mesi ogni due anni di anzianità con la qualifica di operaio o di intermedio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-7