CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei

Art. 2

ASSUNZIONE

In vigore dal 20 dic 1960
L'assunzione sarà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: a) la data di assunzione; b) la categoria nella quale l'impiegato viene assegnato ai sensi dell', con l'indicazione sommaria delle mansioni da svolgere; c) il trattamento economico iniziale; d) la durata dell'eventuale periodo di prova; e) le condizioni particolari disciplinanti il rapporto d'impiego; f) la località dove deve prestare servizio. All'atto dell'assunzione l'impiegato dovrà presentare a richiesta dell'azienda, i seguenti documenti: 1) carta d'identità, o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera e libretto per le assicurazioni obbligatorie in quanto ne sia già in possesso; 4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni, anche aziendali; 5) certificato penale generale del casellario giudiziario; 6) copia dei titoli di studio; 7) dichiarazione, a pena di decadenza, delle eventuali benemerenze nazionali, da documentare nel più breve tempo possibile, specificando se l'impiegato abbia goduto precedentemente dei benefici relativi presso altre aziende. L'impiegato di nuova assunzione potrà essere sottoposto a visita medica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-2

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