CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 6
MUTAMENTO DI MANSIONI
In vigore dal 20 dic 1960
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico nè un mutamento sostanziale della sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore, dovrà essere corrisposto un compenso d'imporlo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di la categoria e di tre. mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverrà senza altro il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nella predetta categoria, salvo che si tratti della sostituzione di altro impiegato assunto per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, servizio militare di leva, o per altre cause che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto. In tali casi il compenso di cui al precedente comma spetterà dopo un mese e per tutta la durata della sostituzione, purchè questa non superi un anno: superato tale periodo l'impiegato acquisirà il diritto di passaggio alla categoria superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-6