CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei

Art. 9

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 20 dic 1960
L'orario normale di lavoro è quello fissato dalle norme legislative con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-9

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