CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 9
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 20 dic 1960
L'orario normale di lavoro è quello fissato dalle norme legislative con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-9