CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei

Art. 14

PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 20 dic 1960
La retribuzione sarà corrisposta ogni fine mese, con la specificazione degli elementi che la compongono. In caso che l'azienda ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% con decorrenza dalla scadenza dei dieci giorni di ritardo. Inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il contratto con diritto alla corresponsione della indennità di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, l'azienda dovrà comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-14

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