CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 18
MISSIONI TEMPORANEE E TRASFERTE
In vigore dal 20 dic 1960
Il personale potrà venire inviato in missione temporanea per
esigenze di servizio.
Agli impiegati in missione spetterà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai
mezzi normali o di noleggio di trasporto (per viaggio in ferrovia non inferiore alla II classe);
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la
durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso di tutte le altre spese vive necessarie per
l'espletamento della missione.
Il rimborso delle spese pagate per trasporti su mezzi di noleggio
di cui alla lettera a) sarà ammesso soltanto nei casi in cui la missione si svolga in zone sprovviste di comunicazioni normali o forzatamente in giorni in cui i mezzi normali non risultino fare servizio, od in altri casi di forza maggiore o di urgenza nell'interesse dell'azienda.
In sostituzione delle spese di vitto e di alloggio di cui al punto
b) potrà essere stabilita una diaria giornaliera da concordarsi tra l'azienda e l'azienda e l'impiegato.
All'impiegato in missione, qualora questa si protragga oltre 24
ore, spetterà una indennità pari al 15 per cento della retribuzione giornaliera per tutto il periodo della missione.
Tale indennità, che non fa parte della retribuzione a nessun
effetto del rapporto di lavoro, serve a compensare il maggior disagio e gli eventuali prolungamenti od anticipazioni di orario. Tuttavia, qualora l'impiegato, nella sede dove si svolge la sua missione, sia chiamato ad attendere ad un'attività, controllabile dalla azienda, che importi la effettuazione di lavoro straordinario, questo sarà compensato a parte con la normale percentuale di maggiorazione.
Nei casi di missione di lunga durata potranno essere concordate
direttamente tra azienda ed impiegato norme diverse e particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-18