CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei

Art. 23

ASSENZE, PERMESSI DI BREVE CONGEDO E ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI

In vigore dal 20 dic 1960
Le assenze devono essere immediatamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia richiesta, l'azienda può accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto delle ferie. Potrà altresì per giustificati motivi essere concessa dalla azienda all'impiegato che ne faccia domanda una aspettativa non superiore ad un anno, senza distribuzione e senza decorrenza di anzianità. L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario. Qualora l'azienda accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di quindici giorni. L'impiegato che non ottempera all'invito è considerato dimissionario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-23

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