CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 19
TRASFERIMENTI
In vigore dal 20 dic 1960
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto
precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la cava o lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la cava o lo stabilimento di nuova destinazione l'impiegato acquisisce, naturalmente, quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del
trasferimento, ha diritto alla indennità di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento, ha diritto alla indennità di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, è dovuto anche il preavviso.
All'impiegato che venga trasferito verrà corrisposto il rimborso
delle spese di viaggio o di noleggio di trasporto (per il viaggio in ferrovia non inferiore alla 2ª classe) per sè, per le persone di famiglia, per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previi opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
È dovuta inoltre all'impiegato se celibe, la diaria per giorni 15; se capo-famiglia, una diaria supplementare di quattro giorni per ogni familiare a carico, con un minimo complessivo generale di giorni 30.
Si considerano come familiari a carico il coniuge, i figli, i
parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo grado che lo seguano nel trasferimento o lo raggiungano nel termine massimo di mesi tre.
Qualora, per effetto del trasferimento l'impiegato debba
corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento verrà comunicato per iscritto
all'interessato, normalmente con un congruo preavviso.
All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il
rimborso delle spese di viaggio e di trasporto di cui al comma terzo del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-19