CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 22
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 20 dic 1960
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della
loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di una giornata di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un
periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle
mansioni le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere
adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali
responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-22