CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei

Art. 26

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 20 dic 1960
In caso di matrimonio, gli impiegati e le impiegate non in prova fruiranno di un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio. Tale congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali, nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno quindici giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-26

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