CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 26
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 20 dic 1960
In caso di matrimonio, gli impiegati e le impiegate non in prova
fruiranno di un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.
Tale congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie
annuali, nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno quindici giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-26