CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 27
FERIE
In vigore dal 20 dic 1960
L' impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo
di riposo, con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
14 giorni per anzianità di servizio fino ai 2 anni compiuti;
18 giorni per anzianità di servizio da oltre i 2 anni e fino ai
4 anni compiuti;
24 giorni per anzianità di servizio da oltre i 4 anni e fino ai
15 anni compiuti:
28 giorni per anzianità di servizio da oltre i 15 anni e fino ai
20 anni compiuti;
30 giorni per anzianità di servizio oltre i 20 anni compiuti.
La retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale sarà
costituita da: minimo di stipendio, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento, indennità di contingenza.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non
potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissare l'epoca sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
Le festività previste nell' che cadono in quel periodo non
sono computabili agli effetti delle ferie, mentre è consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento di un indennizzo corrispondente e alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate in caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova da diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione. delle ferie non potrà aver luogo durante il
periodo di preavviso.
Qualora, l'impiegato venga richiamato in servizio durante il
periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-27