CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 32
DIMISSIONI
In vigore dal 20 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a
dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sotto indicate delle indennità di licenziamento di cui all':
la metà, quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle
dimissioni, i 5 anni di servizio compiuti;
l'intero trattamento, quando l'impiegato, all'atto delle
dimissioni, abbia superato i 5 anni di servizio compiuti.
All'impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la
gravidanza ed il puerperio, verrà corrisposto l'intero trattamento previsto dall' del presente contratto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-32