CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei

Art. 32

DIMISSIONI

In vigore dal 20 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sotto indicate delle indennità di licenziamento di cui all': la metà, quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio compiuti; l'intero trattamento, quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 5 anni di servizio compiuti. All'impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza ed il puerperio, verrà corrisposto l'intero trattamento previsto dall' del presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-32

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