CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei

Art. 31

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 20 dic 1960
Nel caso di morte dell'impiegato le indennità indicate agli devono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza previste dall' del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati della industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno (art. 2122 Codice civile). In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima (art. 2122 Codice civile). È nullo, in base all'art. 2122 del Codice civile, ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
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