CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 28
PERMESSI ED ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI
In vigore dal 20 dic 1960
Agli impiegati che sono membri di organi direttivi delle
organizzazioni sindacali del settore, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazione di predette e non ostino impedimento di tecnica aziendale.
All'impiegato che nel corso del rapporto venga chiamato a ricoprire cariche direttive di segretario o vice segretario di organizzazioni sindacali nazionali e provinciali, o la carica di sindaco nelle amministrazioni comunali, che richiedono un'attività effettiva a carattere continuativo, è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni, senza diritto alla corresponsione della retribuzione e con decorrenza dell'anzianità ai soli effetti dell'indennità di anzianità, semprechè l'impiegato rientri nell'azienda allo scadere della carica, fino ai massimo di due anni.
Le cariche summenzionate e le variazioni relative devono essere
comunicate per iscritto dalle organizzazioni dei lavoratori, tramite le associazioni degli industriali, all'azienda a cui l'impiegato appartiene.
L'aspettativa per cariche sindacali sarà accordala su richiesta
scritta della organizzazione sindacale interessata.
È fatto obbligo agli impiegati, cui è concordata la aspettativa,
di ripresentarsi in servizio entro sette giorni dalla data di cessazione della carica che ha determinato l'aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si considererà risolto per dimissioni dell'impiegato.
L'impiegato che ha finito di un periodo di aspettativa non potrà
chiedere una nuova aspettativa prima di due anni dal ritorno in servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-28