CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei

Art. 20

TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

In vigore dal 20 dic 1960
L'assenza per malattia dovrà essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, verrà accordato il seguente trattamento: a) per gli impiegati con anzianità di servizio fino a 5 anni: conservazione del posto per otto mesi: corresponsione della retribuzione per quattro mesi e della metà di essa per i successivi quattro mesi. b) per gli impiegati con anzianità di servizio oltre i cinque anni: conservazione del posto per 12 mesi; corresponsione della, retribuzione per quattro mesi e della metà di essa per i successivi otto mesi. Uguale trattamento spetterà all'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Si precisa che per retribuzione agli effetti di cui ai precedenti comma s'intende quella di cui all'. Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui ai precedenti comma qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante l'anno solare, il limite massimo previsto alla lettera a) e durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera b), anche in caso di diverse malattie. Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento di cui all'. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo