CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 10
LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO E LAVORO FESTIVO
In vigore dal 20 dic 1960
L'impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalli legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
Le percentuali di maggiorazione da calcolare sulla retribuzione oraria e sulla quota oraria di contingenza sono retribuite come segue:
lavoro straordinario diurno................... 25% lavoro notturno......................... 50% lavoro festivo.......................... 50% lavoro festivo con riposo compensativo.............. 10% Lavoro notturno festivo..................... 55% lavoro notturno festivo con riposo compensativo......... 15% lavoro notturno compreso in turni avvicendati.......... 10%
Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per la determinazione della retribuzione oraria, si divide per 170 la retribuzione mensile fissa costituita da: minimo di stipendio, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, ed altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale; per la determinazione della retribuzione giornaliera si divide la retribuzione utensile fissa, costituita come sopra, per 25.
Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per base la parte fissa.
È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-10