Art. 10 · LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO E LAVORO FESTIVO
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei

Art. 10

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LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO E LAVORO FESTIVO

In vigore dal 20 dic 1960
L'impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalli legge, salvo giustificati motivi di impedimento. Le percentuali di maggiorazione da calcolare sulla retribuzione oraria e sulla quota oraria di contingenza sono retribuite come segue: lavoro straordinario diurno................... 25% lavoro notturno......................... 50% lavoro festivo.......................... 50% lavoro festivo con riposo compensativo.............. 10% Lavoro notturno festivo..................... 55% lavoro notturno festivo con riposo compensativo......... 15% lavoro notturno compreso in turni avvicendati.......... 10% Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per la determinazione della retribuzione oraria, si divide per 170 la retribuzione mensile fissa costituita da: minimo di stipendio, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, ed altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale; per la determinazione della retribuzione giornaliera si divide la retribuzione utensile fissa, costituita come sopra, per 25. Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per base la parte fissa. È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-10