CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 12
In vigore dal 20 dic 1960
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per l'impiegato per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, così che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
L'eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - l'impiegato avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-12