CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 8
BENEMERENZE NAZIONALI
In vigore dal 20 dic 1960
Agli impiegati che si trovano nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura:
1) mutilati ed invalidi di guerra, 1 anno;
2) decorati al valore e dell'Ordine Militare d'Italia, promossi per merito di guerra, feriti di guerra, 6 mesi;
3) ex combattenti che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi in zona di operazione, o ad essi parificati a norma di legge, 6 mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili.
La richiesta per ottenere la suddetta maggiorazione di anzianità deve, a norma dell' del presente contratto, essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorità militare, nonché integrata dalla prova del mancato godimento precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-8