CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IParte I

Art. 47

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 10 dic 1960
All'atto del licenziamento, attuato non ai sensi dell', l'azienda deve corrispondere al lavoratore una indennità ragguagliata a: a) giorni 6 (48 ore), per ciascuno dei primi 5 anni di anzianità ininterrotta; b) giorni 10 (80 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre i 5 e fino ai 10 anni; c) giorni 12 (96 ore), per ciascuno dei successivi a ani di anzianità ininterrotta oltre i 10 e fino ai 18 anni; d) giorni 15 (120 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre i 18 anni. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono computate come mese intero. Le misure dell'indennità di cui al comma 1° si adottano per le anzianità maturate dal lavoratore a partire dal 1 gennaio 1947 e sono calcolate in base all'intera retribuzione composta della paga base di fatto, dell'indennità di contingenza, dell'eventuale terzo elemento, dell'eventuale indennità per lavoro effettuato in turni avvicendati, calcolata secondo le norme previste all' - Parte Comune - e dell'eventuale indennità per lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, calcolata secondo le norme previste dall' dell'allegato accordo per le suddette lavorazioni. Nell'indennità di licenziamento, si terrà conto anche della gratifica natalizia, maggiorando i sopra elencati elementi della retribuzione dell'8%. Per quanto riguarda l'anzianità maturata dal lavoratore anteriormente al 1 gennaio 1947, al numero di giorni di indennità di licenziamento spettantigli in applicazione del precedente contratto nazionale 6 marzo 1940, si aggiungono due giorni per ogni anno intero di anzianità ininterrotta e l'indennità è calcolata sull'intera retribuzione come indicato al precedente comma. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media di guadagno realizzata negli ultimi tre mesi. Chiarimento a verbale La norma di cui al comma terzo, circa la data di applicazione delle nuove misure dell'indennità di licenziamento (1 gennaio 1947), deve essere interpretata nel senso che da tale data in poi al lavoratore licenziato afferisce la misura relativa alla anzianità ininterrotta considerata dal giorno dell'assunzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-47

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