CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 9
ABITI DA LAVORO
In vigore dal 10 dic 1960
Le aziende, fermi restando gli obblighi di legge, forniranno in uso a tutti i lavoratori dopo la loro conferma in servizio un abito da lavoro, che verrà rinnovato di anno in anno gratuitamente.
Onde consentire la normale tenuta dell'abito da lavoro, ad ogni lavoratore deve essere distribuito, una tantum, un altro abito da lavoro da usarsi come ricambio il quale deve essere consegnato due mesi dopo la distribuzione del primo abito di lavoro.
La pulizia, riparazioni, ecc. dell'abito da lavoro sono a carico del lavoratori.
Per gli uomini l'abito da lavoro di cui sopra consiste in una tuta, in uno o due pezzi oppure in un camice per gli addetti al laboratori chimici.
Per le donne, l'abito da lavoro consiste in un taglio di tela per grembiule (uno all'anno senza il taglio di ricambio).
Le tute, i camici e i tagli per grembiule saranno normalmente di cotone, canapa o misti, ad eccezione della tute in dotazione agli operai addetti alla produzione con procedimenti viscosa dei seguenti reparti o mansioni:
- filatura raion e fiocco e carico candeggio fiocco;
- addetti all'impianto di produzione dell'acido solforico;
- preparazione bagni di filatura raion e fiocco;
- addetti agli impianti di produzione dell'ipoclorito:
- personale ausiliario normalmente addetto ai reparti sopracitati;
per i quali la tuta deve essere di lana.
Agli operai dei seguenti reparti o mansioni
Lavorazione viscosa
- Soda, recupero soda, e mercerizzazione tele;
- Alcali, cellulosa;
- Solfuro;
- Filtrazione e maturazione viscosa;
- Lavaggio ed essiccatoi bobine;
- Recupero solfuro di carbonio;
- Preparazione cimarolo e Kiesselghur;
- Lavaggio e candeggio raion, fiocco e cascami.
Lavorazione acetato
- Acetilazione;.
- Recupero acido acetico;
- Preparazione collodio;
- Filatura acetato, e recupero acetone;
nonché a tutti gli ausiliari normalmente addetti ai reparti soprascritti, anziché una tuta all'anno deve essere assegnata una tuta ogni sei mesi.
Ai lavoratori (operai ed operaie) addetti al laboratori chimici nonché a quelli addetti al lavaggio delle filiere nella sala filiere deve essere assegnato un camice ogni sei mesi.
Nell'interno dello stabilimento I lavoratori sono tenuti ad indossare l'abito da lavoro in normali condizioni di decoro e di pulizia.
Gli abiti da lavoro devono essere riconsegnati alla azienda in caso di rescissione del rapporto di lavoro.
Chiarimento a verbale
Allo scopo di rendere efficace ed operante; nell'ambito aziendale, la regolamentazione dell'abito da lavoro, la Direzione dell'azienda e la Commissione Interna stabiliranno, al fine di evitare grassi, le opportune cautele ed i relativi controlli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-9