CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 10
ORARIO NORMALE DI LAVORO
In vigore dal 10 dic 1960
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalla disposizioni Nell'eventualità che l'orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti in mancanza di una opportuna disposizione generale, s'incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore, intercorrenti fino alle 48 settimanali.
L'orario giornaliero di lavoro è fissato dall'azienda ed esposto in apposita, tabella, da affliggersi secondo le norme di legge.
Ove registrano orologi di stabilmento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza, maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera, nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodci il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto in sostituzione, dal lavoratore del turno mutante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall' per il lavoro straordinario
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-10