CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IParte I

Art. 12

SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO

In vigore dal 10 dic 1960
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a, causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza. La stesso trattamento deve essere usato al lavoratore dipendenti dalla sua volontà. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, il lavoratore può richiedere il licenziamento con diritto, a tutte le indennità compreso il preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-12

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