CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 17
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 10 dic 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti di riposo settimanale al sensi dell';
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite:
c) le quattordici seguenti festività:
1) Capo d'Anno;
2) Epifania (6 gennaio);
2) S. Giuseppe (19 marzo);
4) Ascensione;
5) Corpus Domini;
6) Ss. Pietro e Paolo (29 giugno);
7) Assunzione (15 agosto);
8) Ognissanti (1 novembre);
9) Immacolata Concezione (8 dicembre);
10) S. Natale (25 dicembre);
11) S. Stefano (26 dicembre);
12) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
13) il giorno, di Pasqua;
14) il lunedi dopo Pasqua.
Qualora lo stato riconoscesse in avvenire ulteriori festività oltre le 14 sopra elencate ed in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra s'intenderà integrato o variato con le nuove festività riconosciute.
Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è, consentito, sotto la osservanza delle norme di cui all' sul riposo domenicale e settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b) e c) è consentito nei casi di riconosciuta, necessità, comunque la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all' della presente regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-17