CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IParte I

Art. 17

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 10 dic 1960
Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti di riposo settimanale al sensi dell'; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite: c) le quattordici seguenti festività: 1) Capo d'Anno; 2) Epifania (6 gennaio); 2) S. Giuseppe (19 marzo); 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) Ss. Pietro e Paolo (29 giugno); 7) Assunzione (15 agosto); 8) Ognissanti (1 novembre); 9) Immacolata Concezione (8 dicembre); 10) S. Natale (25 dicembre); 11) S. Stefano (26 dicembre); 12) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento; 13) il giorno, di Pasqua; 14) il lunedi dopo Pasqua. Qualora lo stato riconoscesse in avvenire ulteriori festività oltre le 14 sopra elencate ed in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra s'intenderà integrato o variato con le nuove festività riconosciute. Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è, consentito, sotto la osservanza delle norme di cui all' sul riposo domenicale e settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b) e c) è consentito nei casi di riconosciuta, necessità, comunque la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all' della presente regolamentazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-17

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