CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 13
RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE
In vigore dal 10 dic 1960
Eammesso il recupero a regime delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purchè esso sia contenuto al limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivo a quello in cui + avvenuta la interruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-13