CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 8
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
In vigore dal 10 dic 1960
Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze, onde migliorare od annientare il loro rendimento.
La regolamentazione e le facilitazioni per i lavoratori che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell'esistenza di scuole professionali locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-8