CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IParte I

Art. 11

DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

In vigore dal 10 dic 1960
Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 62 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia. Gli operai anzidetti sono classificati in quattro gruppi (A, B, C, D) specificati nell'. Le prime otto ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella, degli operai di produzione aventi uguale base salariale, la 9ª e la 10ª ora sono retribuite con la paga oraria ridotta, del 50 per cento al precedente comma in considerazione della particolare caratteristica del loro lavoro prestato esclusivamente di notte, viene riconosciuta una maggiore paga, di lire 100 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore) il lavoro prestato oltre la 10ª ora sarà compensato in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario di cui all'. L'indennità di contingenza per gli operai regolati dal presente, articolo è ragguagliata ad un orario di 10 ore o quel maggior orario) previsto dal primo comma. Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, là indennità di contingenza sarà corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria della indennità di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennità stessa. Restano ferme le migliori condizioni in atto
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-11

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