CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 6
PASSAGGIO DI MANSIONI
In vigore dal 10 dic 1960
La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; la relativa disposizione deve tenere conto, possibilmente, della di lui categoria, capacità ed attitudine.
In detta ipotesi, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre il lavoratore continuerà a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore.
Non si adotterà la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansionì, causato da sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio, o permesso abbia durata fino a due giorni.
Il lavoratore che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - semprechè non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-6